LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO, L.R.D

Chi è soggetto alla legge sul riciclaggio di denaro?

Sono intermediari finanziari: le banche conformemente alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, le direzioni dei fondi, le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso, i gerenti patrimoniali ai sensi della legge sugli investimenti collettivi, gli istituti d'assicurazione secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali, i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge sulle borse; le case da gioco e inoltre le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali appartenenti a terzi, in particolare le persone che:

  1. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
  2. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
  3. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
  4. gestiscono patrimoni;
  5. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
  6. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

Sono esclusi dal campo di applicazione della LRD, secondo l'art. 2 al. 4 LRD: la Banca nazionale svizzera, le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale, le persone che offrono i loro servizi esclusivamente ad istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale, e gli intermediari finanziari secondo l'art. 2 cpv. 3 LRD che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente all'art. 2 cpv. 2 LRD o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una sorveglianza equivalente.

leggi qui il testo di legge